Statuti

NOME
Art.1

Con la denominazione “Autrici e autori della Svizzera” (AdS) e l’istituzione del segretariato nella sede del suo domicilio legale, è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 CC. L’AdS è aperta a tutte le autrici e agli autori residenti in Svizzera, così come alle autrici e agli autori di nazionalità svizzera domiciliati all’estero

SCOPO
Art. 2

L’AdS persegue obiettivi culturali, sindacali e politici. Essa promuove la diffusione della letteratura e gli scambi nel campo letterario fra gli autori, le regioni linguistiche e gli stati. Difende gli interessi giuridici, economici e sociali dei suoi membri e, nel limite delle proprie possibilità, gli interessi generali di tutti gli autori. Essa è abilitata a trattare e firmare contratti collettivi che definiscono il quadro professionale e le prestazioni degli associati. Offre inoltre ausilio ai suoi membri nelle questioni giuridiche e amministrative.
L’AdS s’impegna nella difesa delle diversità culturali, è contro la strumentalizzazione della cultura e incoraggia la creazione letteraria. Difende inoltre la libertà d’espressione e il rispetto dei diritti dell’uomo anche nell’ambito internazionale. Sostiene gli sforzi destinati al progresso delle libertà culturali, politiche e del diritto dei cittadini del nostro paese. S’impegna a contribuire all’edificazione di una società solidale.

FINANZE
Art. 3

I fondi dell’associazione sono costituiti da:
a. le quote versate dai membri dell’importo minimo di fr. 100.--.
b. le donazioni d’ogni genere
c. gli interessi

MEMBRI
Art. 4

Possono essere membri dell’AdS le autrici e gli autori che praticano un’attività letteraria (fiction o non-fiction). La loro attività deve essere conforme alle norme professionali.

Art. 5
Possono diventare membri dell’AdS le autrici e gli autori che hanno interessi da far valere nell’ambito dei diritti d’autore, e che lo provano con la pubblicazione di un libro, la diffusione di un radiodramma o teledramma, con il testo di un lavoro teatrale rappresentato o la sceneggiatura di un film realizzato, con la pubblicazione di una traduzione letteraria; o che in altra forma danno con i loro testi un contributo importante alla vita letteraria.

Art. 6
Il comitato può ammettere come “membri associati”, gli autori che non adempiono tutti i requisiti per essere membri ordinari. I membri associati non hanno diritto alle prestazioni finanziarie dell’associazione. Lo statuto di membro associato è limitato a cinque anni e può essere prolungato tramite specifica domanda al comitato.

Art. 7
I membri sono tenuti al pagamento della tassa annuale fissata dall’assemblea generale. A prescindere da questo contributo, essi non sono soggetti ad alcun altro obbligo pecuniario per il quale non abbiano dato preventivamente il loro esplicito consenso scritto.

Art. 8
La dimissione da membro dell’AdS è effettiva con la dichiarazione scritta al comitato. Essa non deve essere motivata.

Art. 9
Automaticamente non è più membro chi per due anni non paga la quota senza darne motivo o senza rispondere ai richiami.

Art. 10
L’assemblea generale può escludere dei membri che compromettono gli interessi e i fini dell’associazione, o che contravvengono agli statuti.

ORGANI
Art. 11

Organi dell’AdS sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) il segretario o la segretaria generale;
d) i revisori dei conti.

L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 12

1 L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione.
2 Essa ha i seguenti, inalienabili, diritti e compiti:
a. adotta e modifica gli statuti;
b. elegge il comitato, il presidente, il vice presidente, i revisori dei conti, così come il segretario generale;
c. fissa l’importo della tassa dei membri ordinari e degli associati;
d. approva i conti di gestione e il bilancio;
e. decide come impiegare l’utile;
f. sgrava il comitato delle incombenze e delle questioni irrisolte;
g. delibera in merito al preventivo e ai progetti;
h. può escludere dei membri;
i. può prendere decisioni in caso di contestazione alle disposizioni del comitato;
j. fissa il montante delle indennità da versare ai membri del comitato;
k. decide sullo scioglimento dell’associazione.

Art. 13
1 L’assemblea generale è convocata dal comitato e si riunisce almeno una volta l’anno.
2 Le mozioni dei membri all’assemblea devono pervenire al comitato entro tre settimane dalla data d'invio della convocazione per iscritto o in formato elettronico.
3 L'ordine del giorno dell'assemblea generale deve pervenire almeno tre settimane prima dell'evento per iscritto o per via elettronica. Ogni membro può chiedere che gli venga recapitato per posta.
4 L’assemblea generale non può decidere su trattande non iscritte all’ordine del giorno. Può tuttavia prendere posizione su temi ed eventi politici e culturali, così come decidere su oggetti la cui iscrizione ipso facto all’ordine del giorno è approvata dai due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 14
Il comitato può convocare un’assemblea generale straordinaria. E’ tenuto a farlo quando un quinto dei membri la richiede.

Art. 15
1 Se gli statuti non prescrivono diversamente, l’assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle elezioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Quando un secondo scrutinio s’impone decide la maggioranza relativa.
2 In caso di parità decide il voto del presidente. In caso di parità nelle elezioni  si procede al  sorteggio.
3 Per lo scioglimento dell’associazione e per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4 Nel caso che per un seggio sono proposti più candidati, l’elezione dei membri del comitato, del presidente, del segretario generale si fa per voto segreto. Tutte le altre elezioni si fanno per alzata di mano a meno che un terzo dei presenti non desiderino una votazione segreta.

COMITATO
Art. 16

1 Il comitato è composto dal presidente e da altri quattro/sei membri.
2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

Art. 17
1 Il presidente e gli altri membri del comitato sono eletti per un periodo amministrativo di tre anni.
2 Il presidente e il vice-presidente sono eletti dall’assemblea fra i membri del comitato che si costituisce liberamente.
3 Un membro può far parte del comitato al massimo per due periodi amministrativi. Se durante il suo mandato esercita la funzione di presidente, è eleggibile anche per un terzo periodo amministrativo.

Art. 18
1 Il comitato decide su tutti gli oggetti che la legge o gli statuti non assegnano ad altro organo.
In particolare sono di competenza del comitato:
a. l’ammissione dei membri;
b. la scelta della sede da parte del segretariato;
c. la sorveglianza del segretariato;
d. la creazione e la sorveglianza della gestione delle antenne latine;
e. la definizione degli importi delle prestazioni finanziarie dell’associazione;
f. l’organizzazione dell’assemblea generale.
g. Il comitato funge da istanza di ricorso contro le decisioni del segretario generale.
2 Il comitato rappresenta l’associazione nei confronti di terzi e presso le autorità cantonali e federali.
3 Il comitato ha la facoltà di conferire il potere di firma ad altri soggetti nel quadro di quanto previsto dagli statuti, e ne regolamenta per iscritto i diritti.

Art. 19
I membri possono contestare davanti all’assemblea generale le decisioni del comitato, che contravvengono alla legge o agli statuti, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Art. 20
I membri del comitato, i membri di commissioni o di altre istanze ai quali il comitato affida un compito,  hanno diritto ad un’indennità per il loro lavoro.

Art. 21
Il comitato può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere si intendono approvate anche se i membri del comitato partecipano in collegamento da remoto, esattamente come se partecipassero in presenza. Il comitato ha anche facoltà di deliberare su singole questioni per iscritto tramite lettera circolare, a condizione che almeno la metà dei membri partecipi alla decisione. Le e-mail certificate soddisfano il requisito della forma scritta. Il comitato delibera con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

SEGRETARIATO
Art. 22

1 Il segretariato è gestito da un segretario generale eletto per un periodo di sei anni e rieleggibile fino all’età AVS.
2 Il segretario generale non può essere contemporaneamente membro del comitato.
3 Il segretario generale prepara le sedute e le altre attività del comitato, gestisce gli affari correnti dell’associazione su mandato del comitato e rappresenta l’associazione nei confronti di terzi, in particolare nei gremii professionali e nelle istituzioni politico-culturali. E’ responsabile per la stesura del rapporto e dei conti annuali da presentare al comitato e all’assemblea generale. Può, d’intesa con il comitato, impiegare collaboratori per il disbrigo di incombenze particolari legate all’associazione.

Art. 23
Contro le decisioni del segretario generale ogni membro ha diritto di ricorso  nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

I REVISORI
Art. 24

L'assemblea generale elegge come Ufficio di revisione una società di revisione o due persone che non siano membri dell'associazione e in qualità di revisori svolgano il compito di esaminare i conti. L'Ufficio di revisione viene eletto ogni tre anni e può essere rieletto al massimo per tre mandati consecutivi. A condizione che non vi siano norme di legge in contraddizione con questa delibera, l'Ufficio di revisione eletto dall'assemblea generale esegue ogni anno una revisione limitata, a meno che l'assemblea generale non deliberi di sottoporre la contabilità a una revisione ordinaria o di rinunciare alla revisione. L'Ufficio di revisione fornisce all'assemblea generale una relazione scritta.

RESPONSABILITÀ
Art. 25

Degli obblighi dell’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

ENTRATA IN VIGORE
Art. 26

Gli statuti sono entrati in vigore con l’approvazione dell’assemblea costitutiva dell’associazione del 12 ottobre 2002.


ottobre 2002 / maggio 2006 / maggio 2016 / maggio 2018 / settembre 2020
Modificato da ultimo in occasione dell’assemblea generale del 13 maggio 2021